Art. 3.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

      1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette di cui all'articolo 7 della

 

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legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità recati dalla Carta europea del turismo durevole nelle aree protette e dalla presente legge, è istituito il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, iniziative progettuali e strutturali entro i confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
      2. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e delle finalità della Carta europea del turismo durevole nelle aree protette e della presente legge, possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:

          a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;

          b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici posti su aree pubbliche o ad uso pubblico;

          c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche, enogastronomiche e alla cultura locale;

 

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          d) ideazione, organizzazione, promozione di itinerari didattici, viaggi di istruzione e iniziative variamente afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta;

          e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;

          f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relativi al Fondo di cui al comma 1.